Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale S.G. n. 305 del 24 dicembre 2021 il D.L. 24 dicembre 2021, n.221 "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19".
Il provvedimento ha tra l’altro prorogato il termine dello stato di emergenza COVID-19 al 31 marzo 2022 e pertanto, in attuazione delle disposizioni impartite dal secondo comma dell’art. 103 del DL 17/03/2020 n. 18, convertito con modificazioni nella Legge n. 27 del 24/04/2020, le scadenze degli atti amministrativi, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, compresi tra il 31 gennaio 2020 ed il suddetto termine del 31 marzo 2022, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi e pertanto sino al 29 giugno 2022.
La stessa disposizione si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali.