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Attività insalubre

Il Testo Unico delle leggi sanitarie ( R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 ), all’art. 216 recita:

“Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono in un elenco diviso in due classi.

La prima classe comprende quelle che devono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda quelle che esigono speciali cautele per l’incolumità del vicinato.”

Il D.M. 5 settembre 1994 introduce la nuova e più recente classificazione di cui all’ Art. 216 R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 . Le classi sono definite in base alle sostanze chimiche (produzione, impiego e deposito) ai prodotti e materiali impiegati (produzione, lavorazione, formulazione e altri trattamenti), oltre che al tipo attività industriali.

L’ Art. 216 R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 prevede che:

Chiunque intende attivare una fabbrica o manifattura, compresa nel sopra indicato elenco, deve quindici giorni prima darne avviso per iscritto al podestà, il quale, quando lo ritenga necessario nell’interesse della salute pubblica, può vietarne la attivazione o subordinarla a determinate cautele.

Pertanto tale adempimento deve essere effettuato tramite il Suap che trasmetterà a Comune, ASL ed ARPA la documentazione.

Il Comune, sentito il parere dell’ASL competente, conferma o modifica la classificazione di industria insalubre, notificando il risultato all’interessato. E’ di competenza del Sindaco, sentita preventivamente l’ASL competente, vietare l’attività o assoggettarla a particolari cautele nell’interesse della salute pubblica (art. 217 T.U.LL.SS.).

Modulistica

Informazioni

Chi può presentare l’istanza
Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.

A chi deve essere presentata
Allo sportello competente per il territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto oggetto dell’attività produttiva o di prestazione di servizi.

Come deve essere presentata
L’istanza deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso questo portale.

Non sono previsti requisiti particolari.

I costi per avviare l’istanza sono composti da:

  • diritti SUAP (se richiesti);
  • diritti di istruttoria dei vari Enti coinvolti (se richiesti).Per informazioni riguardo la modalità di pagamento vedere sezione Pagamenti.

Nel corso del procedimento l’interessato può prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti. Nei confronti del provvedimento finale è possibile avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall’ordinamento vigente.

Maggiori informazioni sugli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale.

Nel caso l’utente sia autenticato è possibile consultare le informazioni dalla sezione La mia
scrivania digitale – Istanze presentate e stato di avanzamento
.

Ultima modifica: 23 Agosto 2024 alle 12:22

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